La formula base li esclude
Terremoto, alluvione, inondazione e frana di solito si aggiungono con garanzie specifiche: senza, il fabbricato resta scoperto proprio per l'evento più costoso.
Condominio · eventi catastrofali
L'obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali riguarda le imprese, non i condomìni. Ma uno stabile in zona sismica o vicino a un corso d'acqua ha un fabbricato da ricostruire, e la globale fabbricati di base di solito non copre terremoto e alluvione.
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Cosa dice la legge
Per i condomìni non c'è un obbligo: quello della L. 213/2023 vale per le imprese. Il premio però è detraibile: per le polizze contro eventi calamitosi su unità abitative e pertinenze spetta una detrazione del 19% (art. 15, comma 1, lett. f-bis, TUIR). In condominio ogni condòmino detrae la sua quota, con la dichiarazione dell'amministratore che ne attesta importo e pagamento; il pagamento deve essere tracciabile.
Cosa può andare storto
Terremoto, alluvione, inondazione e frana di solito si aggiungono con garanzie specifiche: senza, il fabbricato resta scoperto proprio per l'evento più costoso.
Ricostruire un edificio costa più di quanto valgono sul mercato i suoi appartamenti: la somma va calcolata sul costo di ricostruzione, o il danno si paga in proporzione (art. 1907 c.c.).
Le garanzie catastrofali hanno quasi sempre un limite massimo di indennizzo e una parte di danno che resta all'assicurato: vanno letti prima di firmare.
Serve una delibera. In assemblea bisogna mostrare quanto costa a ciascuno e quanto si recupera con la detrazione.
Cosa valutare prima del prezzo
Danni materiali al fabbricato causati da un sisma, con il limite e lo scoperto previsti dal contratto.
Danni da acqua esondata o da allagamento di un'area vasta: una cosa diversa dalle perdite d'impianto.
Da valutare per gli edifici su un versante o su terreni instabili.
Il capitale su cui si calcola l'indennizzo: se è basso, ogni danno si paga solo in parte.
FAQ
No. L'obbligo introdotto dalla L. 213/2023 (art. 1, commi 101 e seguenti) riguarda le imprese iscritte al Registro delle imprese; per condomìni e abitazioni la copertura oggi è volontaria.
Sì, al 19% per la parte che riguarda unità abitative e pertinenze (art. 15, comma 1, lett. f-bis, TUIR). Ogni condòmino detrae la sua quota con la dichiarazione dell'amministratore, e il pagamento deve essere tracciabile.
Di solito no: terremoto, alluvione e frana si aggiungono con garanzie apposite. Va controllato nelle condizioni della polizza in corso.
L'assemblea, con la maggioranza dell'art. 1136, comma 2, c.c. Il consulente prepara una proposta con costo e condizioni da portare al voto.
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