Richiesta guidata online
Indichi tipologia di opera, valore di ricostruzione e stato dei lavori.
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La proposta di valore INSURHUB
INSURHUB ti aiuta a inquadrare la copertura dei gravi difetti (art. 1669 c.c.), la RC verso terzi e l'obbligo a tutela degli acquirenti, con un consulente iscritto al RUI che confronta massimali e condizioni.
Indichi tipologia di opera, valore di ricostruzione e stato dei lavori.
Un intermediario registrato valuta un rischio tecnico e normativo.
Confronti massimali, garanzie decennali, RC ed esclusioni.
Prima di chiedere un prezzo
La decennale postuma è legata a obblighi precisi (art. 1669 c.c., D.Lgs 122/2005) e va impostata già in fase di costruzione. INSURHUB ti guida a raccogliere i dati dell'opera prima del prezzo.
Per gli immobili da costruire venduti a privati la decennale postuma è dovuta per legge.
Crolli, gravi difetti e rovina dell'opera possono manifestarsi nel decennio successivo.
La copertura va prevista già in corso d'opera: muoversi tardi complica la stipula.
Come funziona
Non compili solo un modulo: costruisci una richiesta utile a valutare opera, valori e obblighi.
Situazione, esigenze e priorità in pochi passaggi guidati.
Le informazioni che servono per valutare, messe in ordine.
Legge il caso, cerca sul mercato e tratta le condizioni.
Non solo il premio: massimali, franchigie, esclusioni e servizi inclusi.
Obbligo di legge
Il D.Lgs. 122/2005 (art. 4) obbliga il costruttore che vende a una persona fisica un immobile da costruire a consegnare al rogito una polizza decennale per i danni da rovina e gravi difetti dell'opera (art. 1669 c.c.). Dopo il D.Lgs. 14/2019 l'atto di trasferimento deve riportarne gli estremi e la polizza deve seguire il modello standard del DM 154/2022. Senza polizza l'atto è nullo, ma la nullità la può far valere solo l'acquirente.
Garanzie da valutare
Le garanzie sono modulate sull'opera e sugli obblighi.
Danni materiali all'opera per gravi difetti costruttivi.
Danni a persone o cose derivanti dai difetti dell'opera.
Garanzia richiesta dal D.Lgs 122/2005 per immobili da costruire.
Copertura per crollo o compromissione strutturale.
Difetti su elementi portanti dell'edificio.
Validità della garanzia per dieci anni dalla fine lavori.
Per chi è pensata
Imprese edili, costruttori e general contractor che consegnano o vendono immobili hanno questo obbligo.
Perché puoi fidarti del processo
La pagina non ti spinge a scegliere al buio: ti aiuta a raccogliere le informazioni giuste, capire cosa conta e parlare con un professionista iscritto al RUI.
Ecosistema INSURHUB
Dalla richiesta alla scelta, e poi negli anni: chi prepara la proposta ha un nome, le garanzie sono confrontabili e il rapporto non finisce alla firma.
Coperture correlate
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La polizza decennale postuma è obbligatoria quando un costruttore vende a una persona fisica un immobile da costruire (D.Lgs. 122/2005). Le quattro condizioni, i casi in cui l'obbligo non c'è, le ristrutturazioni e cosa succede al rogito se la polizza manca.
Leggi →Dal 5 novembre 2022 la decennale postuma segue un modello standard (DM 154/2022). Cosa copre per dieci anni, le sei partite, le soglie che la polizza non può abbassare, le esclusioni e la condizione che molti costruttori scoprono tardi: il controllo tecnico in corso d'opera.
Leggi →Strumento gratuito
Chi deve darla, da quando, con quali somme minime del modello di legge, il calendario dal preliminare al rogito e cosa non copre. Con le norme citate.
Approfondisci
FAQ
Sì, per il costruttore che vende a una persona fisica un immobile da costruire (D.Lgs. 122/2005, art. 4): va consegnata al rogito, conforme al modello del DM 154/2022, e l'atto ne riporta gli estremi. Senza, l'acquirente può far valere la nullità dell'atto.
Dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, per i gravi difetti e la rovina dell'opera.
Per le ristrutturazioni integrali e la demolizione e ricostruzione sì, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato e l'ANCE: la somma assicurata comprende anche l'edificio preesistente. Per gli interventi minori l'applicazione è discussa, ed è un punto da chiarire con il notaio prima del preliminare.
Il modello del DM 154/2022 esclude fra l'altro i danni da terremoto, quelli da incendio o esplosione che non nascono da un difetto coperto, la manutenzione, il normale assestamento, i danni estetici, la condensa e le muffe, e i vizi già noti prima del rogito.
Prima di aprire il cantiere: il modello prevede un controllo tecnico in corso d'opera, e senza rapporti di ispezione favorevoli la garanzia non opera a favore del costruttore. Per questo la compagnia va sentita all'inizio dei lavori, non alla fine.
No. La richiesta è gratuita e senza obbligo; l'obbligo di legge riguarda la copertura in sé verso gli acquirenti.
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