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Decennale postuma obbligatoria: quando, per chi e cosa succede se manca

La polizza decennale postuma è obbligatoria quando un costruttore vende a una persona fisica un immobile da costruire (D.Lgs. 122/2005). Le quattro condizioni, i casi in cui l'obbligo non c'è, le ristrutturazioni e cosa succede al rogito se la polizza manca.

RIRedazione INSURHUB·3 luglio 2026·Aggiornato il 13 ottobre 2026·5 min di lettura
Decennale postuma obbligatoria: quando, per chi e cosa succede se manca

La polizza decennale postuma è obbligatoria quando un costruttore vende a una persona fisica un immobile da costruire: lo impone l'art. 4 del D.Lgs. 122/2005. Se una di queste condizioni manca, l'obbligo di legge non scatta, anche se il contratto può comunque chiederla. E per i titoli edilizi richiesti dal 16 marzo 2019, senza polizza la vendita è nulla.

Vediamo le condizioni una per una, i casi di confine e cosa succede se al rogito la polizza non c'è.

Le quattro condizioni, tutte insieme

  1. Chi vende è un costruttore: un'impresa o una cooperativa edilizia che promette in vendita o vende (art. 1).
  2. Chi compra è una persona fisica: la legge protegge le famiglie, non le imprese (art. 1).
  3. L'immobile è «da costruire»: è stato richiesto il permesso di costruire e l'edificio è ancora da realizzare, o non è ultimato, quando si firma (art. 1).
  4. Il titolo edilizio è stato richiesto dopo il 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto (art. 5).

I casi, uno per uno

SituazioneLa polizza è obbligatoria?
Il costruttore vende «sulla carta» a una persona fisica, titolo richiesto dal 16 marzo 2019Sì, conforme al modello del DM 154/2022, a pena di nullità
Lo stesso caso, titolo richiesto fra il 21 luglio 2005 e il 15 marzo 2019Sì, ma con le regole originarie: senza la nullità e senza il modello standard introdotti nel 2019
Titolo edilizio richiesto prima del 21 luglio 2005No: la disciplina non si applica
Si compra a lavori finiti, con l'agibilitàNo: l'immobile non è più «da costruire»
Il costruttore vende a una società o a un'impresaNo, anche se spesso la chiede il contratto
Un privato costruisce o ristruttura casa per séNo: non c'è vendita
Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integraleSì, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato
Ristrutturazione leggera o manutenzioneÈ discusso: va chiarito con il notaio prima del preliminare

In tutti i casi in cui l'obbligo non c'è, resta la responsabilità del costruttore per dieci anni per rovina e gravi difetti dell'opera (art. 1669 c.c.): la polizza non è imposta, ma il rischio esiste.

E le ristrutturazioni?

È la domanda più frequente dopo «è obbligatoria?». La legge parla di immobili per cui è stato richiesto il permesso di costruire e che sono ancora da edificare o da ultimare. Il Consiglio Nazionale del Notariato (nota del 15 novembre 2022) e l'ANCE (nota del 23 gennaio 2023) leggono la disciplina come applicabile alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni integrali, compresa la demolizione e ricostruzione; per gli interventi minori l'applicazione è discussa e la giurisprudenza non è uniforme.

Quando l'obbligo vale per una ristrutturazione integrale, la somma assicurata dell'immobile comprende anche l'edificio preesistente, non solo le opere nuove (DM 154/2022, schema tipo, art. 6).

Cosa succede se la polizza manca

Per i titoli edilizi richiesti dal 16 marzo 2019 le conseguenze sono pesanti (art. 4, commi 1, 1-ter e 1-quater, come modificati dal D.Lgs. 14/2019):

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  • l'atto di vendita è nullo, e la nullità può farla valere solo l'acquirente;
  • l'acquirente può in alternativa escutere la fideiussione sugli acconti, comunicando che non intende stipulare il rogito;
  • il notaio deve riportare nell'atto gli estremi della polizza e la sua conformità al modello standard;
  • l'acquirente non può rinunciare a queste tutele (art. 5, comma 1-bis).

Una nullità che solo l'acquirente può far valere significa che il costruttore resta esposto: è l'acquirente a decidere se e quando usarla.

Il calendario del costruttore

QuandoCosa
Prima di aprire il cantiereIncaricare il controllore tecnico, un soggetto accreditato scelto e pagato dal costruttore, e sentire la compagnia: senza rapporti di ispezione favorevoli la garanzia non opera a favore del costruttore (DM 154/2022, schema tipo, art. 3)
Al preliminare, o primaConsegnare la fideiussione su tutte le somme incassate prima del rogito, escluse quelle del mutuo, a pena di nullità (art. 2; modello del DM 6 giugno 2022, n. 125)
Alla fine dei lavoriLa polizza diventa efficace, per dieci anni dalla data del certificato
Al rogitoConsegnare la polizza e l'Attestazione di conformità; il notaio ne riporta gli estremi nell'atto

Cosa copre la polizza, con le soglie minime del modello e le esclusioni, è in questo articolo.

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Domande frequenti

La decennale postuma è obbligatoria?

Sì, quando un costruttore vende a una persona fisica un immobile da costruire con titolo edilizio richiesto dopo il 21 luglio 2005 (D.Lgs. 122/2005, artt. 1, 4 e 5). Per i titoli richiesti dal 16 marzo 2019 la polizza deve seguire il modello del DM 154/2022, e senza la vendita è nulla.

Quando non è obbligatoria la decennale postuma?

Quando si vende a una società o a un'impresa, quando si compra a lavori finiti con l'agibilità, quando il titolo edilizio è anteriore al 21 luglio 2005 e quando un privato costruisce per sé. Resta comunque la responsabilità decennale del costruttore (art. 1669 c.c.).

La decennale postuma è obbligatoria anche per le ristrutturazioni?

Per le ristrutturazioni integrali e la demolizione e ricostruzione sì, secondo il Notariato e l'ANCE; per gli interventi minori l'applicazione è discussa. Conviene chiarirlo con il notaio prima del preliminare.

Cosa rischia il costruttore che non consegna la polizza?

Per i titoli edilizi richiesti dal 16 marzo 2019 la vendita è nulla, e la nullità la può far valere solo l'acquirente, che in alternativa può escutere la fideiussione rinunciando al rogito.

L'acquirente può rinunciare alla decennale postuma?

No. Il D.Lgs. 122/2005 vieta la rinuncia alle tutele che prevede (art. 5, comma 1-bis).

Fonti

  • D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, artt. 1, 2, 4 e 5 (testo vigente su Normattiva)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 2 (entrata in vigore delle modifiche: 16 marzo 2019)
  • DM 20 luglio 2022, n. 154 (modello standard della polizza) e DM 6 giugno 2022, n. 125 (modello della fideiussione)
  • Codice civile, art. 1669
  • Consiglio Nazionale del Notariato, nota del 15 novembre 2022; ANCE, nota del 23 gennaio 2023

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La decennale postuma si imposta durante i lavori, con il controllo tecnico, non il giorno prima del rogito. Raccontaci l'opera: un intermediario iscritto al RUI la segue dal cantiere all'atto.

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