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Polizza catastrofale: a norma non vuol dire che ti pagherà tutto

La seconda indagine IVASS di giugno 2026 lo rileva per la seconda volta: il valore dei beni lo dichiari tu, e la compagnia lo verifica solo al sinistro. Come funziona la regola proporzionale dell'art. 1907 c.c. e le cinque verifiche da fare prima del rinnovo.

RIRedazione INSURHUB·16 settembre 2026·7 min di lettura

La tua polizza catastrofale può essere perfettamente a norma e pagarti molto meno del danno. Non è un cavillo: è la conseguenza di un numero che quasi nessuno verifica al momento della firma — la somma assicurata, cioè il valore dei beni che dichiari alla compagnia. Se è più bassa del valore reale, l'indennizzo si riduce in proporzione. E te ne accorgi dopo il terremoto o dopo l'alluvione, non prima.

Non è un'ipotesi teorica. È il rilievo principale della seconda indagine IVASS sulle polizze catastrofali, pubblicata il 15 giugno 2026.

Cosa ha trovato l'IVASS

L'Istituto ha esaminato 41 polizze di 38 compagnie (34 italiane e 4 estere con stabile organizzazione), quelle pubblicate sui siti nel marzo 2026 e rivolte soprattutto a microimprese e PMI.

Il giudizio complessivo è buono: le polizze rispettano i requisiti di legge su rischi coperti, beni assicurati, danni indennizzabili, franchigie e scoperti. Sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana ci sono tutti.

Il problema sta altrove. IVASS rileva — per la seconda volta consecutiva — che in molti contratti la determinazione del valore dei beni resta affidata all'assicurato, e la congruità della somma assicurata viene verificata dalla compagnia solo al momento del sinistro. L'Istituto auspica che il controllo avvenga già in fase di sottoscrizione.

Tradotto: la compagnia accetta il numero che scrivi, incassa il premio calcolato su quel numero, e lo mette in discussione quando chiedi i soldi.

La regola che riduce l'indennizzo: art. 1907 del Codice civile

Si chiama regola proporzionale ed è scritta nell'articolo 1907 del Codice civile: se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione a quella parte, salvo patto contrario.

Un esempio con numeri semplici.

Valore reale del capannone e dei macchinari1.000.000 €
Somma dichiarata in polizza600.000 €
Danno subito per alluvione200.000 €
Indennizzo teorico200.000 €
Indennizzo effettivo (600/1.000 = 60%)120.000 €

Ottantamila euro restano a carico dell'impresa. Su un danno parziale — che è il caso più frequente — la sottoassicurazione morde anche quando il danno è molto più piccolo della somma assicurata. È l'errore di ragionamento più comune: «tanto ho assicurato 600.000, il danno è 200.000, sono coperto». Non funziona così.

Alcune polizze rinunciano espressamente alla regola proporzionale (clausola «a primo rischio assoluto» o deroga alla proporzionale entro certi limiti). Altre no. È una delle prime cose da leggere, e non si vede dal prezzo.

Cosa impone il decreto, e cosa lascia a te

Il perimetro tecnico lo fissa il DM 30 gennaio 2025 n. 18, attuativo della Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111).

  • I beni da assicurare sono quelli iscritti a bilancio come immobilizzazioni materiali ai sensi dell'art. 2424 c.c., voce B-II, numeri 1, 2 e 3: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
  • Il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata fino a 1 milione di euro; non inferiore al 70% della somma assicurata fra 1 e 30 milioni; sopra i 30 milioni è materia di negoziazione.
  • Lo scoperto non può superare il 15% del danno indennizzabile fino a 30 milioni di somma assicurata; oltre, di nuovo, si negozia.

Nota la struttura: il decreto regola le percentuali, non la base di calcolo. Il numero da cui tutto discende — quanto valgono davvero i tuoi beni — resta una tua dichiarazione. È esattamente il punto su cui IVASS chiede alle compagnie di intervenire prima, non dopo.

Le tre condizioni che si leggono raramente

Sempre dalla seconda indagine IVASS, tre dati che meritano una verifica sul tuo contratto:

  1. Il 41% delle polizze non copre i fabbricati in ristrutturazione. Se hai un cantiere aperto — ampliamento, efficientamento, adeguamento sismico — potresti essere scoperto proprio nel periodo in cui l'immobile è più vulnerabile.
  2. Il 27% richiede specifiche caratteristiche costruttive. Strutture, materiali, anno di costruzione, conformità: se il fabbricato non le rispetta, la copertura può non operare.
  3. Le esclusioni sono disperse fra più clausole. IVASS raccomanda «una elencazione unitaria e completa delle esclusioni in una sezione dedicata del contratto». Finché non accade, vanno cercate a mano in tutto il testo.

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Oltre metà delle polizze esclude i fabbricati in costruzione: questo è conforme alla norma, che li tiene fuori dall'obbligo.

E se non hai ancora stipulato

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia — o con stabile organizzazione in Italia — tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. Sono escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), che hanno un regime proprio.

Le scadenze, fissate dal DL 31 marzo 2025 n. 39:

DimensioneTermine
Grandi imprese31 marzo 2025 (periodo transitorio di 90 giorni, quindi 30 giugno 2025)
Medie imprese1° ottobre 2025
Piccole e micro imprese31 dicembre 2025
Pesca, acquacoltura, somministrazione di alimenti e bevande, turistico-ricettive31 marzo 2026 (proroga del DL 200/2025, convertito in L. 26/2026)

Tutte le scadenze sono ormai passate. Non sono previste multe dirette all'impresa, ma la conseguenza è concreta: chi non è assicurato non può accedere a contributi, agevolazioni e incentivi pubblici (L. 213/2023, art. 1, comma 102). L'effetto non è retroattivo sui fondi già assegnati: opera sulle domande presentate dopo i termini, secondo le regole dei singoli bandi. In pratica, la polizza è diventata un requisito di accesso alla finanza agevolata.

Sul fronte dell'offerta, la norma prevede anche un meccanismo di sostegno: SACE S.p.A. può coprire fino al 50% degli indennizzi a carico delle compagnie, con garanzia dello Stato.

Le cinque verifiche da fare prima del rinnovo

  1. Il valore dichiarato corrisponde al valore attuale dei beni? Fabbricati, impianti e attrezzature vanno valutati per quello che costerebbe ricostruirli o sostituirli oggi, non per il residuo contabile.
  2. La polizza deroga alla regola proporzionale? Cerca «primo rischio assoluto», «deroga alla proporzionale», «rinuncia all'applicazione dell'art. 1907 c.c.».
  3. Quanto resta a tuo carico davvero? Scoperto e franchigia si sommano al limite di indennizzo: calcola l'esborso su un danno realistico, non sul massimo teorico.
  4. Hai cantieri aperti o previsti? Verifica la clausola sui fabbricati in ristrutturazione prima di iniziare i lavori.
  5. Le ubicazioni sono tutte elencate? Magazzini, sedi secondarie, depositi in conto terzi: quello che non è in polizza non è coperto.

Domande frequenti

La polizza catastrofale è obbligatoria anche per le ditte individuali?

Sì. L'obbligo riguarda tutte le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., indipendentemente dalla forma giuridica. Restano escluse le imprese agricole ex art. 2135 c.c. e le imprese che non possiedono nessuno dei beni indicati dalla norma.

Cosa succede se non stipulo la polizza catastrofale?

Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette a carico dell'impresa. La conseguenza è l'esclusione dall'accesso a contributi, agevolazioni e incentivi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 102 della L. 213/2023 e dalle regole dei singoli bandi.

Come si determina la somma da assicurare?

La norma indica quali beni assicurare (immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio ex art. 2424 c.c., voce B-II, numeri 1-3), ma la quantificazione del valore resta una dichiarazione dell'assicurato. È il punto su cui IVASS ha chiesto alle compagnie maggiore controllo in fase di sottoscrizione, perché un valore sottostimato riduce l'indennizzo per effetto della regola proporzionale.

Se ho già una polizza incendio che copre gli stessi beni devo farne un'altra?

No, se quella copertura rispetta i requisiti di legge per i rischi catastrofali. I beni già assicurati da altri per gli stessi eventi non vanno duplicati: quello che conta è che i rischi previsti dalla norma risultino coperti.

Il condominio deve stipulare la polizza catastrofale?

L'obbligo è posto in capo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, non al condominio in quanto tale. Un'impresa che opera in un'unità immobiliare all'interno di un condominio resta però tenuta ad assicurare i propri beni.

Fonti

  • IVASS, Seconda indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali, 15 giugno 2026
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), art. 1, commi 101-111
  • Decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 (MEF-MIMIT), modalità attuative
  • Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, art. 1
  • Decreto-legge 200/2025 (Milleproroghe 2026), convertito in Legge 26/2026
  • MIMIT, Polizze catastrofali — Risposte alle domande frequenti
  • Codice civile, artt. 1907, 2188, 2424, 2135

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