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Dal 9 dicembre il software è un prodotto: cosa cambia per la RC prodotti

La Direttiva (UE) 2024/2853 va recepita entro il 9 dicembre 2026. Software fra i prodotti, più soggetti responsabili, soglia dei 500 euro abolita, esposizione fino a 25 anni: le quattro verifiche da fare sulla polizza prima che entri in vigore.

RIRedazione INSURHUB·16 settembre 2026·7 min di lettura

Il 9 dicembre 2026 entra in vigore il nuovo regime europeo della responsabilità da prodotto difettoso. Cambia la definizione di prodotto — il software ci rientra. Cambia chi risponde — non solo chi fabbrica. Cambia quanto dura l'esposizione — fino a venticinque anni. E cambia quanto è difficile, per chi subisce il danno, dimostrare di avere ragione.

La maggior parte delle polizze RC prodotti oggi in vigore è stata scritta sul regime precedente, che risale al 1985. Vale la pena capire cosa resta coperto.

Cosa sta succedendo, in due righe

La Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 abroga la storica direttiva 85/374/CEE. Gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026, e le nuove regole si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo quella data.

L'Italia è in dirittura. La direttiva è nell'allegato A, punto 4, della legge di delegazione europea 2025 (L. 17 marzo 2026, n. 36); lo schema di decreto legislativo di recepimento — Atto del Governo n. 434 — è all'esame delle Camere per il parere parlamentare. La scelta tecnica è la sostituzione integrale del titolo II della parte IV del Codice del consumo, gli articoli 114-127, con l'aggiunta di un art. 126-bis.

Le cinque novità che toccano un'impresa

1. Il software è un prodotto

L'art. 4 della direttiva definisce prodotto «ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi», e vi include espressamente il software e i file per la fabbricazione digitale.

Significa che un errore di un firmware, di un'app che comanda un macchinario, di un modello di intelligenza artificiale integrato in un dispositivo può fondare una responsabilità da prodotto — non più solo una responsabilità contrattuale verso il committente. Riguarda le software house, ma riguarda anche chi produce beni connessi e ci mette dentro software di terzi.

2. Rispondono in più soggetti, e in solido

L'art. 8 allarga il perimetro ben oltre il fabbricante:

  • il fabbricante del prodotto e il fabbricante di un componente difettoso integrato;
  • importatore e rappresentante autorizzato per i produttori extra-UE;
  • il fornitore di servizi di logistica;
  • i fornitori di piattaforme online, a determinate condizioni;
  • chi apporta una modifica sostanziale al prodotto fuori dal controllo del fabbricante originario, che di quella modifica risponde come se fosse il produttore.

Quest'ultimo punto merita attenzione da parte di chi ricondiziona, riassembla, personalizza o rimette in commercio beni usati: un'attività che in economia circolare è in crescita, e che porta con sé una responsabilità che prima non c'era.

3. Sparisce la soglia dei 500 euro, entrano i dati

Nel regime attuale il danno a cose è risarcibile solo per la parte eccedente 500 euro. Lo schema di decreto elimina la soglia.

E amplia le voci di danno: l'art. 123 nella nuova formulazione prevede il risarcimento per morte, lesioni psicofisiche — inclusi i danni psicologici clinicamente riconosciuti — danneggiamento di beni e distruzione o corruzione di dati non professionali, «compresi i costi necessari al loro recupero o ripristino».

Il danno ai dati come voce autonoma è una novità sostanziale per chiunque venda prodotti connessi.

4. L'onere della prova si alleggerisce per chi agisce

Gli artt. 9 e 10 introducono un meccanismo di esibizione giudiziale delle prove — l'operatore economico può essere obbligato a divulgare gli elementi di prova pertinenti — e una serie di presunzioni relative di difettosità: se l'impresa non esibisce quanto richiesto, se la complessità tecnica rende eccessivamente difficile provare difetto o nesso causale, il giudice può presumere il difetto.

Per l'impresa cambia la fisionomia del contenzioso: si difende meglio chi ha documentazione tecnica ordinata, tracciabilità dei lotti e verbali di controllo qualità.

5. L'esposizione si allunga fino a 25 anni

Tre termini da tenere insieme:

Sai fin dove arriva la tua responsabilità sul prodotto?

Fai valutare il tuo rischio →
Prescrizione3 anni da quando il danneggiato ha conoscenza del danno, del difetto e del responsabile
Decadenza ordinaria10 anni dall'immissione in commercio
Decadenza speciale25 anni per lesioni personali con periodo di latenza

I venticinque anni sono il dato che più interroga la copertura assicurativa: una RC prodotti si scrive quasi sempre in regime claims made, cioè copre le richieste di risarcimento presentate mentre la polizza è in corso, con una postuma di durata limitata dopo la cessazione. Se l'esposizione legale può manifestarsi fino a venticinque anni dopo, la domanda da porsi non è se sei coperto oggi, ma chi risponderà di quel prodotto quando la polizza non ci sarà più.

Cosa guardare nella tua RC prodotti

Quattro verifiche concrete, da fare prima del rinnovo:

  1. La definizione di prodotto nel contratto. Se è limitata ai beni materiali, il software fornito o incorporato può restare fuori proprio mentre la legge ce lo fa rientrare.
  2. La qualifica assicurata. Fabbricante, importatore, distributore, fornitore logistico, gestore di marketplace sono posizioni diverse. Se la tua responsabilità si allarga per effetto dell'art. 8, la polizza deve riconoscerti in quella veste.
  3. Retroattività e postuma. Sono i due parametri che decidono se una richiesta futura su un prodotto venduto oggi troverà una polizza attiva. Ne abbiamo scritto nella guida a claims made, retroattività e postuma.
  4. Danno ai dati e costi di ritiro. Il danno a dati come voce autonoma e le spese di ritiro e richiamo sono tipicamente esclusi o offerti come estensione: vanno chiesti, non dati per scontati.

A chi serve leggere questo articolo

A chi produce, ma anche a chi importa da fuori UE, a chi distribuisce in nome proprio, a chi gestisce un marketplace, a chi offre logistica per conto di produttori esteri, a chi ricondiziona e rivende. E alle software house che, per la prima volta, si trovano dentro un regime di responsabilità pensato per gli oggetti.

Se ti stai chiedendo se la RC professionale che hai già copra anche questo: quasi sempre no. Sono due rischi diversi — l'errore nella prestazione professionale e il difetto del prodotto immesso sul mercato — e si assicurano con contratti diversi. Se hai un dubbio su quale dei due ti riguardi, la guida alla RC prodotti parte proprio da lì.

Domande frequenti

Da quando si applicano le nuove regole sulla responsabilità da prodotto?

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 dicembre 2026. Le nuove regole si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo tale data: i prodotti già in commercio restano soggetti alla disciplina precedente.

Il software è davvero considerato un prodotto?

Sì. L'art. 4 della Direttiva (UE) 2024/2853 include espressamente il software e i file per la fabbricazione digitale nella definizione di prodotto, indipendentemente dal fatto che sia integrato in un bene materiale o fornito autonomamente.

Chi risponde se il difetto nasce da un componente di un fornitore?

Rispondono in solido il fabbricante del prodotto finito e il fabbricante del componente difettoso. Il danneggiato può rivolgersi all'uno o all'altro; i rapporti interni fra imprese si regolano poi in via di rivalsa, anche sulla base dei contratti di fornitura.

La soglia dei 500 euro per il danno a cose resta?

No. Lo schema di decreto legislativo di recepimento elimina la soglia minima di 500 euro oggi prevista dal Codice del consumo per il danno a beni.

La mia RC prodotti attuale è sufficiente?

Dipende da come sono scritte tre cose: la definizione di prodotto, la qualifica in cui sei assicurato e la durata di retroattività e postuma. Sono i punti da confrontare con il proprio contratto: un prodotto venduto oggi può generare una richiesta fra molti anni, quando la polizza in corso potrebbe non esserci più.

Fonti

  • Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, artt. 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17
  • Legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), allegato A, punto 4
  • Schema di decreto legislativo di recepimento, Atto del Governo n. 434, all'esame parlamentare
  • Codice del consumo (D.lgs. 206/2005), titolo II della parte IV, artt. 114-127
  • Direttiva 85/374/CEE (abrogata con effetto dal 9 dicembre 2026)

Sai fin dove arriva la tua responsabilità sul prodotto?

Un difetto, un richiamo, un danno a valle della filiera: la RC prodotti si gioca sulle esclusioni e sui mercati di destinazione. Raccontaci cosa produci e dove lo vendi.

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