Somme assicurate ferme a vent'anni fa
Se il fabbricato è assicurato per meno di quanto costerebbe ricostruirlo, ogni danno viene pagato in proporzione (art. 1907 c.c.). Lo si scopre al primo sinistro grosso.
Condominio · per chi amministra
Chi amministra dieci condomìni ha dieci polizze, dieci scadenze e dieci storie di sinistri. Il lavoro vero non è trovare un prezzo: è arrivare in assemblea con proposte che si confrontano voce per voce, e avere qualcuno che segue i sinistri quando arrivano.
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Cosa dice la legge
La polizza del fabbricato non è obbligatoria per legge, salvo che la preveda il regolamento di condominio. Per stipularla serve di regola una delibera, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2, c.c.; Cass. n. 8233/2007). Diversa è la RC personale dell'amministratore: l'assemblea può chiederla alla nomina e, se delibera lavori straordinari, il massimale va adeguato all'importo dei lavori (art. 1129, comma 3, c.c.).
Cosa può andare storto
Se il fabbricato è assicurato per meno di quanto costerebbe ricostruirlo, ogni danno viene pagato in proporzione (art. 1907 c.c.). Lo si scopre al primo sinistro grosso.
Con una franchigia alta per ogni sinistro, le perdite piccole e frequenti restano a carico del condominio, o finiscono in una lite fra vicini.
Uno stabile con molti sinistri rischia il recesso della compagnia o un rinnovo peggiore: va gestito prima della scadenza, non dopo.
Tre offerte con massimali, franchigie ed esclusioni diverse non si mettono a confronto sul premio. In assemblea serve un quadro voce per voce.
Cosa valutare prima del prezzo
Incendio, eventi atmosferici, atti vandalici e le altre garanzie sul fabbricato, con somme calcolate su quanto costerebbe ricostruire.
Danni a persone o cose causati dalle parti comuni: cadute, distacchi di intonaco o cornicioni, alberi del cortile.
Danni da rottura di tubazioni e spese per trovare e riparare la perdita, con franchigie e limiti da leggere bene.
Spese per le liti con terzi, fornitori o condòmini, secondo gli ambiti inclusi nel contratto.
FAQ
Di regola no: serve una delibera con la maggioranza dell'art. 1136, comma 2, c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio (Cass. n. 8233/2007). Se la polizza è prevista dal regolamento di condominio, l'amministratore provvede direttamente.
Per legge no, ma può renderla obbligatoria il regolamento. Senza polizza il condominio risponde comunque dei danni che le parti comuni causano a terzi e ai condòmini, come custode (art. 2051 c.c.): paga con le quote di tutti.
Voce per voce: somme assicurate, massimale RC, franchigie per i danni d'acqua, esclusioni, condizioni di recesso. Il consulente prepara il confronto così, non solo sul premio.
Sì: protegge l'amministratore per gli errori nella gestione, non il fabbricato. L'assemblea può chiederla alla nomina, e se delibera lavori straordinari il massimale va adeguato all'importo dei lavori, dall'inizio dei lavori (art. 1129, comma 3, c.c.).
Sì. Ogni stabile ha la sua polizza, ma richieste, scadenze e sinistri li segue la stessa persona. La richiesta è gratuita e senza obbligo.
Aggiornata il Rivista dal desk INSURHUBCome scriviamo queste pagine
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