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Garanzia provvisoria e definitiva: quanto devi presentare?
Inserisci i dati della gara: ti diciamo se è sopra o sotto la soglia europea, quanto vale la provvisoria con le riduzioni che ti spettano, quanto sarà la definitiva se vinci, come si libera e quali altre garanzie chiederà il contratto. Passaggio per passaggio, con l'articolo del Codice accanto.
Rispondi alle domande e premi Calcola: qui compariranno la provvisoria, la definitiva e le altre garanzie del contratto, passaggio per passaggio e con l'articolo del Codice accanto.
Le riduzioni si sommano in cascata
Su una provvisoria di 120.000 euro, una piccola impresa con fideiussione digitale non toglie il 60% in un colpo: prima il 50% (restano 60.000), poi il 10% di quello che resta (54.000). Il Codice lo dice espressamente: ogni riduzione si calcola sull'importo lasciato dalla precedente.
Le riduzioni vanno dichiarate già nell'offerta e documentate come chiede il bando: chi se ne dimentica presenta la garanzia piena, o rischia di presentarla sbagliata.
Sotto soglia le regole cambiano
Dal 31 dicembre 2024 il correttivo al Codice ha fissato le garanzie sotto soglia: la provvisoria di regola non si chiede, la definitiva è il 5% del contratto, e niente riduzioni né aumenti, nemmeno per le piccole imprese o per un ribasso alto.
Per questo il calcolatore parte dalla soglia, che dipende anche da chi bandisce: un servizio da 180.000 euro è sopra soglia se lo bandisce un ministero, sotto se lo bandisce un comune.
Domande frequenti
Quanto vale la garanzia provvisoria?
Sopra la soglia europea è il 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando; la stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all'1% o alzarla fino al 4% (D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma 1). Sotto soglia, di regola, non si chiede: nelle procedure negoziate la stazione appaltante può chiederla solo per particolari esigenze motivate, e allora non supera l'1% (art. 53, commi 1 e 2). Negli affidamenti diretti non si chiede mai.
Quanto vale la garanzia definitiva?
Sopra soglia è il 10% dell'importo del contratto. Se il ribasso supera il 10%, sale di un punto per ogni punto oltre il 10%; se supera il 20%, di due punti per ogni punto oltre il 20% (art. 117, commi 1 e 2). Con un ribasso del 25% è quindi il 30%: 10, più 10 punti fra il 10 e il 20% di ribasso, più 10 punti per i 5 oltre il 20%. Sotto soglia è il 5% dell'importo del contratto, senza aumenti e senza riduzioni, e in casi motivati la stazione appaltante può non chiederla (art. 53, commi 4 e 4-bis).
Quali riduzioni spettano, e come si sommano?
Sopra soglia, sia sulla provvisoria sia sulla definitiva (art. 106, comma 8): il 50% per le micro, piccole e medie imprese e i raggruppamenti fatti solo da loro; il 30% con la certificazione di qualità ISO 9001, che però non si somma al 50%; il 10% per la fideiussione firmata digitalmente e verificabile online, che si somma alle altre; fino al 20% per le certificazioni dell'allegato II.13 indicate nel bando, che fissa la misura. Si applicano in cascata: ogni riduzione si calcola sull'importo lasciato dalla precedente. Sotto soglia nessuna riduzione si applica (art. 53, comma 4-bis).
Quali sono le soglie europee nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026: 5.404.000 euro per i lavori; 140.000 euro per servizi e forniture di ministeri, Presidenza del Consiglio e Consip; 216.000 euro per servizi e forniture degli altri enti; 750.000 euro per i servizi sociali e assimilati dell'allegato XIV. Le fissano i Regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, che si applicano direttamente (art. 14 del Codice). Il valore da confrontare è quello stimato della gara, IVA esclusa, comprese opzioni e rinnovi.
Quanto deve durare la garanzia provvisoria?
Almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, salvo un termine diverso nel bando, che può chiedere anche l'impegno del garante a rinnovarla se l'aggiudicazione tarda (art. 106, comma 5). Si svincola alla firma del contratto per chi vince, e con la comunicazione dell'aggiudicazione per gli altri concorrenti (commi 7 e 10).
Meglio la fideiussione o la cauzione?
La cauzione si versa con bonifico o pagamento elettronico e quei soldi restano fermi fino allo svincolo (art. 106, comma 2). La fideiussione la rilascia una banca, un'assicurazione o un intermediario finanziario autorizzato: deve essere firmata digitalmente e verificabile presso chi la emette, rinunciare alla preventiva escussione del debitore e pagare entro 15 giorni dalla richiesta scritta (commi 3 e 4). Sopra soglia dà diritto anche al 10% di riduzione.
Quando si libera la garanzia definitiva?
Man mano che il contratto avanza, fino all'80% dell'importo iniziale, in automatico e senza nulla osta. Il restante 20% resta fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, e comunque fino a 12 mesi dopo la fine dei lavori (art. 117, comma 8). Se non la presenti, perdi l'aggiudicazione e la stazione appaltante incassa la provvisoria (comma 6). Nei lavori puoi chiedere, prima della firma, di sostituirla con una ritenuta del 10% sugli stati di avanzamento (comma 4).
Per i lavori pubblici quali polizze servono oltre alle cauzioni?
La polizza danni alle opere e responsabilità civile verso terzi, da consegnare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori: le opere di norma per l'importo del contratto, la responsabilità civile con un massimale del 5% di quella somma, mai sotto 500.000 euro né sopra 5 milioni (art. 117, comma 10). Per i lavori oltre il doppio della soglia europea serve anche la polizza decennale (comma 11). Chi chiede l'anticipazione del 20% del prezzo deve garantirla con una fideiussione pari all'anticipazione più gli interessi legali (art. 125, comma 1).
In raggruppamento come funziona?
La garanzia è una sola e deve coprire tutte le imprese del raggruppamento (art. 106, comma 1); la presenta la mandataria per conto di tutte (art. 117, comma 13). La riduzione del 50% spetta solo se il raggruppamento è fatto esclusivamente di micro, piccole e medie imprese.
Le fonti
- D.Lgs. 36/2023, art. 106: garanzie per la partecipazione (Normattiva) ↗
- D.Lgs. 36/2023, art. 117: garanzie definitive (Normattiva) ↗
- D.Lgs. 36/2023, art. 53: garanzie sotto soglia (Normattiva) ↗
- D.Lgs. 36/2023, art. 50: procedure sotto soglia (Normattiva) ↗
- Regolamento delegato (UE) 2025/2152: soglie 2026-2027 (EUR-Lex) ↗
- D.Lgs. 36/2023, artt. 14 (soglie) e 125 (anticipazione del prezzo), nel testo dopo il D.Lgs. 209/2024; parere del Ministero delle infrastrutture n. 3276 del 27 febbraio 2025 (provvisoria nelle procedure aperte sotto soglia).
Verificato dal desk INSURHUB il 7 ottobre 2026. Come scriviamo queste pagine.
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