Allagamento della merce stoccata
L'acqua può danneggiare grandi quantità di prodotti a terra e sui livelli bassi delle scaffalature, spesso non recuperabili.
Catastrofali per magazzini e depositi
Per un magazzino o un deposito logistico un allagamento o un evento naturale può rovinare grandi quantità di merce stoccata e bloccare la catena di distribuzione.
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Obbligo di legge
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101 e seguenti) obbliga le imprese iscritte al Registro delle imprese ad assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo è scattato a scaglioni nel 2025 (DL 39/2025): grandi imprese dal 31 marzo, medie da ottobre, piccole e micro entro il 31 dicembre. Chi non si adegua perde l'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. La copertura va dimensionata su fabbricato, merci stoccate e continuità logistica.
Verifica in un minuto se l'obbligo riguarda la tua impresa →Cosa può andare storto
L'acqua può danneggiare grandi quantità di prodotti a terra e sui livelli bassi delle scaffalature, spesso non recuperabili.
Scaffalature, muletti e mezzi di movimentazione sono esposti e costosi da ripristinare.
I danni alla struttura e il collasso delle scaffalature possono provocare perdite ingenti di merce.
Un fermo del magazzino blocca spedizioni e forniture, con effetti a catena sui clienti.
Cosa valutare prima del prezzo
Copertura dell'edificio e delle strutture, dimensionata sulle superfici e i volumi tipici del deposito.
Protezione della merce stoccata, con attenzione al valore variabile delle giacenze nel tempo.
Copertura di scaffalature, muletti e mezzi danneggiati dall'evento.
Indennizzo per il fermo logistico conseguente all'evento, secondo i limiti del contratto.
FAQ
Sì: la L. 213/2023 obbliga le imprese iscritte al Registro delle imprese ad assicurare fabbricati, impianti e attrezzature contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, con scadenze scaglionate nel 2025 (DL 39/2025). La copertura va comunque dimensionata sull'attività.
Per le giacenze che variano nel tempo vanno valutate formule adeguate (es. valore massimo o dichiarazioni periodiche): un punto da chiarire con un professionista.
Le attrezzature di movimentazione rientrano tipicamente nella copertura dei beni: va verificato il massimale rispetto al loro valore.
Tipicamente terremoto, alluvione, frana ed esondazione. Le condizioni esatte vanno verificate in polizza.
Aggiornata il Rivista dal desk INSURHUBCome scriviamo queste pagine
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