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Polizza CAR per lavori pubblici: cosa chiede il codice dei contratti

Chi esegue un appalto di lavori pubblici deve consegnare alla stazione appaltante una polizza che copre i danni alle opere e la responsabilità civile verso terzi, prima che i lavori comincino. Somme, massimali e durata non si scelgono: li fissa il codice dei contratti, e il modello è lo schema tipo ministeriale. Vale anche per gli affidamenti diretti e per i lavori di poche migliaia di euro. Con INSURHUB descrivi l'appalto una volta sola: un consulente iscritto al RUI lo prende in carico.

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Obbligo di legge

Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 117, comma 10) obbliga l'esecutore a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza che copre due cose: i danni che la stazione appaltante subisce se opere e impianti, anche preesistenti, vengono danneggiati o distrutti durante i lavori, per la somma stabilita negli atti di gara (di norma l'importo del contratto); e la responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, mai sotto 500.000 € né sopra 5.000.000 €. La copertura va dalla consegna dei lavori al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e comunque fino a dodici mesi dopo l'ultimazione. Il premio non pagato non toglie efficacia alla garanzia verso la stazione appaltante, e la polizza deve seguire lo schema tipo ministeriale (comma 12). Per i lavori oltre il doppio della soglia europea, cioè sopra 10.808.000 € dal 1° gennaio 2026, servono anche una polizza indennitaria decennale e una responsabilità civile decennale (comma 11).

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Cosa può andare storto

Rischi tipici: CAR lavori pubblici

Dieci giorni passano in fretta

Per quotare la polizza la compagnia vuole contratto, capitolato, importi e date. Il Ministero ha chiarito che si può stipulare anche dopo la firma del contratto, ma se non arriva almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori è un inadempimento (parere MIT n. 3927/2025).

Una polizza non conforme viene rifiutata

Somme, massimali e durata devono seguire la norma, il capitolato e lo schema tipo: una CAR pensata per i lavori privati, con limiti o esclusioni diversi, può non essere accettata dalla stazione appaltante.

Le opere che esistono già

Quando si lavora su un edificio, una strada o un impianto in esercizio, la norma chiede di coprire anche quello: va dichiarato con il suo valore, come partita a sé.

Il minimo vale anche sui lavori piccoli

Su un contratto da 50.000 € le opere si assicurano per 50.000 €, ma la responsabilità civile verso terzi non scende sotto 500.000 €: il 5% non basta, vale il minimo di legge (parere MIT n. 3343/2025).

Cosa valutare prima del prezzo

Le garanzie che contano davvero

Danni alle opere in esecuzione

La partita principale: opere e impianti in costruzione, per la somma stabilita negli atti di gara, di norma l'importo del contratto.

Opere preesistenti e demolizione

Il fabbricato o l'infrastruttura su cui si interviene, e le spese per demolire e sgomberare dopo un danno: partite da indicare con il loro valore.

Responsabilità civile verso terzi

Danni a persone e cose estranee al cantiere, con un massimale del 5% della somma assicurata per le opere, fra 500.000 € e 5.000.000 €.

Periodo di garanzia

Se il contratto prevede un periodo di garanzia, dopo il collaudo la polizza va sostituita da una che tiene indenne la stazione appaltante per le lavorazioni in garanzia e per rifarle.

Decennale indennitaria e RC decennale

Per i lavori oltre il doppio della soglia europea: rovina e gravi difetti dell'opera per dieci anni, con un limite fra il 20 e il 40% del suo valore, e la responsabilità civile verso terzi per il 5% del valore, fra 500.000 € e 5 milioni.

FAQ

Domande frequenti

Entro quando va consegnata la polizza CAR alla stazione appaltante?+

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (D.Lgs. 36/2023, art. 117, comma 10). Si può stipulare anche dopo la firma del contratto, quando la data di consegna è nota; non consegnarla in tempo è un inadempimento contrattuale (parere MIT n. 3927 dell'11/12/2025).

Serve anche negli affidamenti diretti e per lavori di poco valore?+

Sì. Il Ministero delle infrastrutture l'ha confermato per gli affidamenti diretti sotto 150.000 €, per i lavori sotto 5.000 € e per quelli che non costruiscono opere, come il rifacimento della segnaletica (parere MIT n. 3210 del 30/01/2025).

Per quale somma si assicurano le opere?+

Per quella stabilita negli atti di gara o di affidamento: di norma l'importo del contratto, più alta solo se circostanze motivate lo richiedono (art. 117, comma 10).

Che massimale serve per la responsabilità civile verso terzi?+

Il 5% della somma assicurata per le opere, mai sotto 500.000 € né sopra 5.000.000 €. Il minimo vale anche per i contratti piccoli: su 50.000 € di lavori la RC resta di almeno 500.000 € (parere MIT n. 3343 del 03/04/2025).

Che schema tipo deve seguire la polizza?+

Quello approvato con decreto ministeriale (art. 117, comma 12). L'ultimo adottato è il DM 16 settembre 2022, n. 193: per questa copertura è lo schema 2.3, danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione. La norma fa pensare a una polizza unica, ma secondo il Ministero la stazione appaltante può accettarne più d'una se nella sostanza rispettano tutti i requisiti (parere MIT n. 3343/2025).

Quando finisce la copertura?+

Alla data del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e comunque dodici mesi dopo l'ultimazione dei lavori. Se il contratto prevede un periodo di garanzia, la sostituisce una polizza che tiene indenne la stazione appaltante per le lavorazioni in garanzia.

Cosa cambia per i lavori oltre il doppio della soglia europea?+

Sopra 10.808.000 €, il doppio della soglia dei lavori dal 1° gennaio 2026, per incassare la rata di saldo servono una polizza indennitaria decennale contro la rovina e i gravi difetti dell'opera, con un limite fra il 20 e il 40% del suo valore, e una responsabilità civile decennale verso terzi per il 5% del valore dell'opera, fra 500.000 € e 5 milioni (art. 117, comma 11).

Che differenza c'è con la garanzia definitiva?+

La garanzia definitiva è una cauzione o una fideiussione, il 10% dell'importo del contratto (il 5% sotto soglia), che garantisce che l'impresa esegua il contratto (art. 117, comma 1; art. 53, comma 4). La CAR è un'assicurazione: paga i danni alle opere e a terzi durante i lavori. Sono due cose diverse, e di solito servono entrambe.

In un raggruppamento di imprese chi presenta la polizza?+

La mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutte le imprese del raggruppamento, che ne rispondono in solido (art. 117, comma 13).

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