Il tetto si calcola sul peso
Un collo leggero e di valore — elettronica, ricambi, farmaci, abbigliamento — vale molto più di 1 euro al chilo: la differenza resta a chi è proprietario della merce in quel momento.
Trasporto merci · la merce
Quando una spedizione arriva rotta o non arriva, il vettore ne risponde solo fino a un tetto fissato dalla legge e calcolato sul peso, non sul valore: per un carico leggero e prezioso il rimborso è una frazione di quanto vale. La polizza merci assicura il valore vero della spedizione, per chi vende, per chi compra o per chi organizza il trasporto, su una spedizione sola o su tutte quelle dell'anno. Con INSURHUB descrivi le tue spedizioni una volta sola: un consulente iscritto al RUI le prende in carico.
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Cosa dice la legge
Il vettore risponde della perdita e dei danni alla merce dal ritiro alla riconsegna, e si libera solo provando il caso fortuito, la natura o i vizi della merce o dell'imballaggio, o il fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c.). Anche quando paga, il risarcimento ha un tetto: su strada, 1 euro per chilo di peso lordo nei trasporti nazionali e 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo in quelli internazionali (Convenzione CMR, art. 23); per aereo, nave e treno valgono i limiti delle convenzioni internazionali o delle leggi nazionali che li regolano. Se in un trasporto con più mezzi non si sa in quale tratta è avvenuto il danno, il tetto è 1 euro per chilo nei trasporti nazionali e 3 euro in quelli internazionali. Il limite cade solo se si prova il dolo o la colpa grave del vettore o di chi lavora per lui (art. 1696 c.c., riformato nel 2021). Nessuna legge obbliga ad assicurare la merce, ma con le rese CIF e CIP il venditore deve assicurarla a favore del compratore (Incoterms® 2020).
Cosa può andare storto
Un collo leggero e di valore — elettronica, ricambi, farmaci, abbigliamento — vale molto più di 1 euro al chilo: la differenza resta a chi è proprietario della merce in quel momento.
Se prova il caso fortuito, un vizio della merce o un imballaggio inadeguato, il vettore non risponde affatto (art. 1693 c.c.): il danno resta tutto a chi ha il rischio della spedizione.
Chi organizza la spedizione non è tenuto ad assicurare la merce, salvo che glielo si chieda espressamente (art. 1739 c.c.). E se lo si chiede senza dire per quali rischi, sceglie lui la compagnia e i rischi d'uso.
Con la resa franco fabbrica il rischio passa al compratore quando il venditore mette la merce a sua disposizione; con altre rese più avanti nel viaggio. Chi non sa in che punto la merce diventa sua lo scopre quando arriva il danno.
Cosa valutare prima del prezzo
Perdita e danni da qualunque causa non esclusa, sul modello delle clausole internazionali più ampie (Institute Cargo Clauses A), per il valore della merce, di solito maggiorato del 10%.
Una spedizione sola, o tutte quelle dell'anno con una polizza in abbonamento: i viaggi si dichiarano man mano e la copertura non va chiesta ogni volta.
Le giacenze intermedie e la movimentazione sono i momenti in cui la merce si perde o si danneggia più spesso: vanno comprese espressamente.
Per chi trasporta o organizza trasporti: copre la responsabilità verso i clienti, entro i limiti di legge e di contratto. Non sostituisce la polizza merci di chi spedisce.
FAQ
Sì, se non prova il caso fortuito, un vizio della merce o dell'imballaggio, o il fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c.). Ma solo fino al tetto di legge: su strada 1 euro per chilo di peso lordo in Italia e 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo nei trasporti internazionali (Convenzione CMR), salvo dolo o colpa grave (art. 1696 c.c.).
Chi ha il rischio in quel tratto del viaggio, e lo stabilisce la resa concordata. Solo due rese obbligano il venditore ad assicurare a favore del compratore: CIP, con la copertura più ampia (Institute Cargo Clauses A), e CIF, dove basta la minima (clausole C); in entrambi i casi per almeno il 110% del valore del contratto (Incoterms® 2020).
No, salvo che il cliente glielo chieda espressamente (art. 1739 c.c.). Se poi esegue anche il trasporto, con mezzi propri o di altri, risponde come un vettore e con gli stessi limiti (art. 1741 c.c.).
Nei trasporti internazionali su strada sì: il mittente può dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce più alto del limite, pagando un supplemento da concordare, e quel valore prende il posto del limite (Convenzione CMR, art. 24). Deve risultare dalla lettera di vettura: non basta dirlo.
La polizza merci assicura il valore della merce per chi ne è proprietario, per quello che succede durante il viaggio, salvo le esclusioni. La RC del vettore assicura il vettore per quello che deve ai clienti, cioè entro i limiti di legge: per chi spedisce non è la stessa protezione.
Sì, con una polizza a viaggio. Chi spedisce con regolarità di solito sceglie una polizza in abbonamento, che copre tutte le spedizioni dell'anno dichiarate man mano.
Sì. Anche il corriere è un vettore e risponde con gli stessi limiti di legge: per un pacco di valore serve una polizza merci, o una dichiarazione di valore quando il corriere la prevede.
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